Dati ulteriori
Stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro ai sensi dell'art.9, comma 7,
del D.L.179/2012 (Legge di conversione 17 dicembre 2012 n.221).
L’art. 4 della legge 191/1998 ha previsto la possibilità per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi del lavoro a distanza “allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane” ed ha demandato ad una specifica normativa, di ordine regolamentare e contrattuale, la disciplina specifica, in relazione, rispettivamente, alle modalità organizzative dd alla disciplina economica e normativa del rapporto.
Successivamente il D.P.R. 8/3/1999, n.70, ha emanato il “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 4 L. 191/98.
Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, del succitato D.P.R. n.70/1999, gli enti possono disciplinare il telelavoro.
L’effettiva possibilità di utilizzare tale tipologia di lavoro a distanza è subordinata all’individuazione di attività definibili “telelavorabili” ovvero attività standardizzate e monitorabili a distanza, che non richiedano un contatto diretto con l’utenza allo sportello e che siano, infine, caratterizzate da un elevato grado di autonomia organizzativa che permette la dislocazione di tutto o in parte del processo e per i quali l’utilizzo delle tecnologie informatiche costituisce elemento essenziale.
Al momento non sono presenti progetti di telelavoro.